Dopo la visita riceve a domicilio un verbale con indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta, che molto spesso è al di sotto delle aspettative del paziente.
La lettera, che giunge a domicilio, reca con sé una comunicazione accompagnatoria da parte del dirigente responsabile: da tale momento inizia a decorrere il termine di 6 mesi per proporre un ricorso al giudice contro la percentuale riconosciuta dalla commissione. Scaduto il termine, il malato decade dalla possibilità di adire le vie legali e può solo riproporre l’iter amministrativo da capo chiedendo eventualmente un aggravamento.
Se tuttavia l’invalido decide di ricorrere al giudice, inizia un procedimento avanti al Tribunale, sezione “lavoro e previdenza” denominato “Accertamento tecnico preventivo previdenziale”.
Il procedimento è più rapido rispetto alla previgente disciplina del ricorso ordinario e viene esperito con il patrocinio di un avvocato. Esso inizia con una istanza con cui viene richiesta la nomina di un medico come consulente tecnico ausiliario del Giudice che provvederà a convocare l’utente a visita medica.
In questa sede ognuno potrà farsi assistere dai propri medici di fiducia e produrre nuovi documenti medici.
Dopo 30 giorni circa, il medico invierà la propria perizia alle parti attraverso posta elettronica certificata, in attesa di ricevere osservazioni sul proprio elaborato nei successivi 15 giorni; se non ci sono eccezioni o al termine dell’esame di queste, la perizia viene dallo stesso depositata telematicamente in Tribunale.
L’elaborato peritale contiene tutti gli accertamenti medici effettuati ed anche la data in cui l’invalidità si è manifestata.
Il Giudice poi fisserà un altro termine di 30 giorni per trasformare questo rito celere in un rito ordinario se una delle parti deciderà di opporsi alla perizia medica.
Qualora invece le parti restino silenti, il Giudice concluderà il processo emettendo un decreto di omologa della perizia rendendola definitiva.
Il pronunciamento del Giudice è immediatamente esecutivo e non può essere impugnato se non attraverso ricorso per Cassazione; se la perizia medica è favorevole, l’ente previdenziale riconoscerà il grado di invalidità ed inizierà ad erogare le prestazioni con le mensilità arretrate.
In pratica, alla ricezione del verbale occorre tramite avvocato impugnare entro sei mesi il verbale e sottoporsi ad una ulteriore visita medica da un consulente del Tribunale provando a modificare il verdetto della commissione medica.